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integrazione somministrazione (09/05/2008)

Distinzione tra proroghe e successione di contratti.
limiti temporali al contratto di somministrazione.
Per quanto riguarda i limiti temporali che la legge impone ai contratti di somministrazione, è necessario distinguere tra l’ istituto della proroga dal fenomeno della successione di contratti nel tempo. Per proroga si intende il prosieguo dello stesso rapporto di lavoro: con lo stesso datore e nelle stesse mansioni per un periodo di tempo ulteriore rispetto ai termini inizialmente pattuiti nel primo contratto a tempo determinato. Per successione di contratti nel tempo si intende la stipulazione di un nuovo contratto a tempo determinato a seguito della scadenza e conclusione del rapporto precedente.
Per quanto riguarda la possibilità di proroga nel lavoro interinale la legge prevede (C.C.N.L. somministrazione lavoro) che il periodo della “missione” possa essere prorogato, ma per un massimo di quattro volte e per una durata complessiva non superiore a 24 mesi. Nel caso in cui il contratto venga prorogato il periodo di lavoro si configura come un’unica missione, vale a dire come un unico contratto.
La proroga, salvo motivi di urgenza, deve essere comunicata con un anticipo di cinque giorni rispetto alla scadenza inizialmente pattuita e, comunque, la comunicazione della proroga non può avvenire a meno di 2 giorni dalla scadenza della missione. Le proroghe devono essere formalizzate con atto scritto e con il consenso del lavoratore.
In caso di prosecuzione della missione, o della sua proroga, oltre la data pattuita il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione della retribuzione pari al 20% per ogni giorno di lavoro fino al 10° giorno, la maggiorazione aumenta poi fino al 40% per ciascun giorno ulteriore, per un massimo di 10 giorni nel caso di somministrazione inferiore a 6 mesi, per un massimo di 20 giorni per contratti di somministrazione più lunghi.
In entrambi i casi, se il rapporto di lavoro continua, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall’impresa utilizzatrice.

Diverso è il caso della successione di più contratti nel tempo intervallati o meno da periodi di interruzione che si è esaminato nel precedente parere. Abbiamo visto come il limite dei 36 mesi (comprensivo di rinnovi e proroghe) recentemente statuito dalla riforma del Welfare, non sia applicabile ai lavoratori somministrati per espressa esclusione realizzata dall’art. 22 della L. 276/2003 e come i limiti quantitativi all’utilizzo del contratto a tempo determinato siano invece disciplinati dal C.C.N.L. applicabile al lavoratore somministrato, vale a dire quello dell’impresa utilizzatrice, nel caso di specie il C.C.N.L. Metalmeccanici Industria. Tale contratto collettivo stabilisce che il limite di durata massimo per cui un lavoratore potrà essere assunto a tempo determinato presso la stessa impresa, direttamente o mediante contratto di somministrazione - incluse proroghe e rinnovi ed indipendentemente da periodi di interruzione - non potrà in nessun caso superare i 44 mesi, (computando anche l’ulteriore ed ultima eventuale proroga il cui massimo è di 8 mesi e da stipulare presso le Direzioni provinciali del Lavoro con la presenza di un rappresentante sindacale) pena la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.


sgravi fiscali efficenza energetica (09/05/2008)

Firmati i decreti attuativi della Finanziaria 2008 che rendono pienamente operativi da qui al 2010 gli sgravi fiscali per le famiglie che migliorano l'efficienza energetica della propria casa.

La politica di risparmio energetico, già avviata con azioni concrete nel 2007, è stata quest'anno confermata ed estesa attraverso incentivi ad hoc rivolti alla riqualificazione degli edifici esistenti e alla sostituzione dei motori elettrici con altri a più alta efficienza energetica.

In merito agli edifici, l'azione del Governo può essere sintetizzata così: chi investe per rendere energeticamente piu' efficiente la propria abitazione paga meno tasse e riduce la propria bolletta energetica.

Infatti, da qui al 2010, nella dichiarazione annuale dei redditi (in pratica fino a quella che faremo a maggio 2011) si potrà detrarre il 55% di tutte le spese sostenute per risparmiare energia nella propria abitazione e fino a 200 € se si acquista un frigorifero ad alta efficienza.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni, gli interventi ammessi all'incentivo sono:

• la sostituzione di caldaie inefficienti
• l'isolamento termico delle pareti e delle coperture
• l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
• la sostituzione delle finestre
• interventi integrati che riguardano l'edificio nel suo complesso.
Tutti interventi le cui spese possono essere ammortizzate in pochi anni ma che in presenza di incentivi così interessanti sono altamente convenienti.

L'incentivo è legato alla garanzia che siano raggiunti determinati livelli di efficienza energetica.

Con queste misure l'Italia si conferma il Paese europeo che rende disponibili per i suoi cittadini il più alti incentivi nazionali per l'efficienza energetica e per le fonti rinnovabili.

Le novità introdotte con questi decreti sono rivolte a estendere, a semplificare e a rendere gli incentivi più facilmente accessibili alle famiglie con reddito più basso.

Ecco le novità più significative:

• per la sostituzione delle vecchie caldaie è previsto l'utilizzo, oltre delle caldaie a condensazione (che sono quelle a più alto rendimento oggi disponibili), anche di altri generatori, quali le pompe di calore a gas o elettriche, che hanno un rendimento anche superiore alle caldaie a condensazione.
• per gli interventi più semplici, quali la sostituzione delle finestre in singoli alloggi e l'installazione di pannelli solari per l'acqua calda, sono stati ridotti gli adempimenti burocratici, semplificando i formulari informativi e rendendo facoltativa la certificazione energetica, prevedendo la possibilità per il cittadino di predisporre la documentazione necessaria anche senza il supporto di un tecnico abilitato.
• la detrazione delle spese sostenute (al 55%) può essere ripartita, non più solo in 3 anni, ma in un numero di anni variabile da 3 a 10, a scelta del contribuente che può quindi commisurare la quota annuale al proprio reddito.
Con altri provvedimenti in itinere, sono previste ulteriori semplificazioni volte a rimuovere alcuni ostacoli alla realizzazione di interventi di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili.

Tra questi misure che favoriscono le decisioni assembleari per la realizzazione di lavori di riqualificazione energetica, eliminazione di adempimenti burocratici per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici se in aderenza alle falde del tetto e deroghe alle distanze tra gli edifici e alle altezze per interventi di isolamento termico dell'involucro edilizio.

Esempio concreto
Se una famiglia sostituisce la propria caldaia autonoma con una nuova a condensazione potrà beneficiare di una riduzione della sua bolletta energetica di circa 300 € all'anno, probabilmente avere un confort migliore e pagare per tre anni 550 € in meno di tasse all'anno (ipotizzando dati medi - climatici , dimensionali - e un costo della caldaia di 3000 €, di cui il 55% è 1650 €).

Uno stesso intervento in un condominio, abbinato ad un sistema di contabilizzazione del calore, nelle medesime condizioni medie, può portare ad una riduzione dei consumi di oltre il 30%.


comunicazione unica avvio impresa (04/04/2008)

Il 19 febbraio è entrata in vigore la Comunicazione Unica per l’avvio dell’attività d’impresa, la procedura attraverso la quale le imprese potranno essere operative in 1 giorno e assolvere, al massimo in 7 giorni, gli adempimenti dichiarativi verso Registro delle Imprese, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate mediante la presentazione di un modello informatico unificato.
La fase facoltativa prevista dalla legge durerà sei mesi e si concluderà il 19 agosto 2008, giorno dal quale la nuova procedura sarà operativa su tutto il territorio nazionale e per tutti i tipi di imprese.
Si avranno tempi certi e veloci per i riscontri: all’impresa giungerà immediatamente - presso una casella di posta elettronica certificata (PEC) gratuita, fornita dalle Camere di Commercio - la ricevuta di protocollo della pratica che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività.
In pratica, la “regia” delle comunicazioni viene affidata alle Camere di Commercio che, attraverso InfoCamere, la loro società di informatica, diventano l’unico front office per tutte le registrazioni ai fini dell’attribuzione del codice fiscale e/o della partita IVA e per l’iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche ai fini, previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL).


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