R.C.R. sas di CIANCIANAINI ROBERTO & C.
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T.U. Sicurezza (25/06/2009)

lo Studio Ciancianaini vi informa che ai sensi della nuova normativa in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro - Testo Unico 81/2008 (ex 626/94), tutte le imprese che abbiano in forza almeno un dipendente (a tempo indeterminato, determinato, part.time, a progetto ecc. a prescindere dal tipo di contratto) operanti in TUTTI i settori di attività, sono ricomprese nelle disposizioni della nuova normativa.
Per esempio sono obbligate a redigere e conservare il documento sulla valutazione dei rischi ed i datori di lavoro dovranno obbligatoriamente seguire i corsi di formazione sulla sicurezza, nominare gli addetti, eventuali preposti e responsabili del servizio protezione e prevenzione.

Lo studio collabora con la Scuola per la Formazione nell'Edilizia di Massa Carrara che organizza i corsi obbligatori per datori di lavoro, RSPP, preposti, addetti, RLS. Per maggiori info. contattare l'Avv. Chiara Ciancianiani all'indirizzo chiaraciancia@hotmail.com o presso lo studio, o direttamente la Scuola Edile di MS nella persona dell'Ing. Giorgini Antonio.


T.U. Sicurezza (11/06/2009)

1. T.U. Sicurezza: la nuova disciplina degli obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione.
Dott.ssa Valentina Panizzi
[file pdf]

2. T.U. Sicurezza: profili di responsabilità e delega di funzioni
Dott. Papetti
[file pdf]


trovaci su ICittà (11/06/2009)

Ciancianaini R.C.R. su ICittà
Cerca e trova tutte le aziende italiane


L'origine delle merci nel settore tessile (03/04/2009)

Quando può essere legittimamente apposto il “Made in Italy” sui prodotti tessili? Un abito composto da tessuto di origine indiana, prodotto a partire da filato di origine cinese, confezionato in Italia, che origine avrà?
Pur non essendo ad oggi previsto nel mercato comunitario alcun obbligo di apporre l’indicazione del paese di origine sui prodotti messi in commercio, è noto a tutti che l’apposizione del “Made in Italy” garantisce ai prodotti del comparto moda un importante vantaggio competitivo in termini di immagine.

Paradossalmente è proprio il comparto più sensibile al “Made in” quello in cui la produzione è maggiormente frammentata su scala globale e nel quale è quindi più difficile individuare il paese di effettiva origine del prodotto.

Cerchiamo di capire quale prodotto tessile può essere legittimamente definito un “Made in Italy”.
La situazione più semplice è quella di un prodotto interamente ottenuto in Italia: filatura, tessitura, confezione del capo e finitura avvengono in Italia e di conseguenza il capo è per certo un “100% Made in Italy”.

Diverso è il caso in cui un prodotto sia il risultato di processi avvenuti in più paesi e la trasformazione avvenuta in Italia sia quindi solo l’ultima di una serie di lavorazioni che hanno portato a trasformare la fibra in un prodotto finito.

In questo secondo caso, dobbiamo prendere a riferimento l’articolo 24 del codice doganale comunitario (regolamento 2913/92) nel quale viene enunciato il principio di carattere generale secondo il quale: “Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale”

La Corte di Giustizia europea ha chiarito il concetto di trasformazione sostanziale precisando nella sua prima decisione in materia (la sentenza sulla caseina del 26/01/1977 Causa n. 49/76) che l’ultima trasformazione o operazione si configura “solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione”.

Nonostante l’intervento della Corte di Giustizia, l’indeterminatezza dell’aggettivo “sostanziale” lascia un considerevole spazio all’interpretazione soggettiva.

Ad esempio, alcuni potrebbero considerare l’apposizione di inserti in pelle su una maglietta di cotone prodotta in Cina una trasformazione sostanziale, se tale trasformazione ha l’effetto di cambiare in maniera sensibile le caratteristiche e l’aspetto del prodotto finito (gli inserti potrebbero infatti valere di più rispetto alla maglietta sulla quale sono cuciti).

Altri potrebbero invece considerare l’apposizione di tali inserti una trasformazione insufficiente dato che non dà origine a un prodotto nuovo e pertanto l’origine rimarrebbe quella del paese in cui è stata fabbricata la maglietta.

L’allegato 10

Consapevole di quest’ampio margine interpretativo, il legislatore comunitario ha derogato al principio generale dell’articolo 24 specificando, per il settore tessile, in cosa consistano queste trasformazioni sostanziali.

L’allegato 10 delle Disposizioni di attuazione del codice doganale (Reg. 2454/93) elenca le precise condizioni di acquisizione dell’origine (colonna 3 dell’allegato) per ogni prodotto tessile, individuato dalla rispettiva voce doganale.
L’allegato ci dice in sostanza quali sono le trasformazioni minime alle quali deve essere sottoposta la materia prima non originaria per legittimare l’apposizione dell’ambito “Made in Italy” sul prodotto finito.

Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 dell’allegato possono essere inquadrate in alcune categorie generali (si rimanda all’allegato per il dettaglio delle lavorazioni sufficienti a conferire l’origine).

Fabbricazione a partire da…

Quando la regola, come nel caso dei tappeti della voce 5704 dice ad esempio: “Fabbricazione a partire da fibre”, significa che possono essere utilizzate fibre non originarie, ma tutte le trasformazioni successive sul prodotto devono avvenire in Italia.

In sostanza questa regola autorizza l’impiego di un materiale non originario che si trova in un certo stadio di lavorazione (es. fibre). L’impiego dello stesso materiale non originario in uno stadio successivo di lavorazione (es. filato) compromette il carattere originario del prodotto finito.

Fabbricazione a partire da… il cui valore non supera il X% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Tale indicazione, come nel caso del cotone della voce 5201: “Fabbricazione a partire da cotone grezzo il cui valore non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto”, significa che è prevista, oltre alla lavorazione a partire da un materiale non originario a un determinato stadio di lavorazione (cotone grezzo), una tolleranza massima in termini di valore di materia prima non originaria utilizzabile.

Pertanto il valore del cotone grezzo utilizzato non può superare il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Se il cotone grezzo utilizzato eccede tale percentuale, il prodotto finito non potrà essere considerato un “Made in Italy”, sarà infatti originario del paese in cui è stato ottenuto il cotone grezzo.

Come tutte le regole che utilizzano percentuali rimane una certa indeterminatezza in merito al contenuto del numeratore e del denominatore sulla base dei quali effettuare il calcolo della soglia di tolleranza.

Semplificando, potremmo stabilire che il confronto debba essere effettuato sulla base dei valori esposti nelle fatture passive di acquisto della materia prima e delle fatture di vendita del prodotto finito.

Va però sottolineato che in taluni casi tali valori di riferimento possono non essere rappresentativi del reale valore della materia prima e del prodotto finito e possono essere influenzati da scelte di natura esclusivamente commerciale (aumento del mark-up sul prodotto, prezzo di acquisto influenzato da un controllo esercitato dall’acquirente sul fornitore).

Confezione completa

Per confezione completa, come indicato dalla nota introduttiva 7.2 dell’allegato 9 del regolamento 2454/93, si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia.

Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non siano state effettuate, non implica che la confezione debba considerarsi incompleta. L’allegato elenca alcuni esempi di operazioni di rifinitura:

applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura
confezione di asole
rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti
apposizione di guarnizioni e accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.
stiratura e altre preparazioni per indumenti da vendere «confezionati».
Condizioni alternative

Nel caso in cui siano presenti due condizioni (fabbricazione a partire da… oppure fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito), l’operatore potrà scegliere fra le due condizioni e se anche solo una delle due condizioni è rispettata il prodotto finito potrà essere considerato originario.

Ricordiamo infine che, in caso del persistere di un dubbio in merito alla determinazione dell’origine di un prodotto, è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane un’istanza di informazione vincolante in materia di origine. L’Agenzia entro 150 giorni risponderà con un parere vincolante che obbliga l’Agenzia nei confronti del titolare per tre anni dalla sua emissione.

tratto da "newsmercati"
Pier Paolo Ghetti


Autorizzazioni doganali: nuovi istituti (06/03/2009)

Autorizzazioni doganali: nuovi istituti

La Commissione dell’Unione Europea ha emanato il Reg. (CE) n. 1192/2008 del 17.11.2008 (pubblicato nella G.U. L 329 del 6.12.2008) per creare un ambiente più moderno e un sistema comunitario integrato, in grado di evitare distorsioni della concorrenza tra imprese di Stati membri diversi.
Una delle conseguenze è stata la unificazione delle autorizzazioni relative ai regimi doganali, alla destinazione particolare di talune merci, alle procedure di dichiarazione semplificata, alle procedure di domiciliazione o procedure semplificate di accertamento.
Approfondiamo qui le novità introdotte per le due ultime procedure.
In precedenza, il Reg. (CE) n. 1875/2006 si era già orientato verso questa direzione e aveva elencato le informazioni minime da fornire per entrambe le procedure, nonché i dati delle scritture da utilizzare nella procedura di domiciliazione.
Inoltre, tenuto conto che lo status di Operatore Economico Autorizzato (OEA o, secondo l’acronimo inglese, AEO) è spesso combinato con dette autorizzazioni, sono state armonizzate il più possibile le modalità dei diversi istituti, per cui il titolare del certificato OEA, in genere, è avvantaggiato ai fini del rilascio delle autorizzazioni.
Strumenti indispensabili per la nuova tipologia sono l’utilizzo di un sistema elettronico, che consenta lo scambio delle informazioni fra gli uffici, e tra questi e gli operatori, e l’introduzione di banche dati.
Regimi doganali
Si definisce regime doganale il trattamento normativo a cui sono sottoposte le merci in relazione al vincolo che il dichiarante intende conferire ad esse mediante la dichiarazione doganale.
I regimi doganali, cui vincolare le merci, ai sensi del nuovo codice doganale comunitario [Reg. (CE) n. 450/2008 – art. 4 – punto 12], sono:
1. immissione in libera pratica
2. regimi speciali: transito interno ed esterno, deposito di custodia temporanea, deposito doganale, zona franca, ammissione temporanea e uso finale, perfezionamento attivo e passivo
3. esportazione.
Per alcuni dei regimi speciali, quali il perfezionamento attivo e passivo, l’ammissione temporanea e l’uso finale, il deposito per la custodia temporanea e il deposito doganale, tranne che gestore non sia la stessa dogana, occorre l’autorizzazione rilasciata dall’autorità doganale competente.
In forza del Reg. (CE) n. 1192/2008, le autorizzazioni di più tipi di istituti sono state unificate ed è stata introdotta l’autorizzazione unica, utilizzata per i seguenti regimi e procedure:
• di dichiarazione semplificata (artt. 109 – par. 1 – e 110)
• di domiciliazione (art. 112)
• regimi doganali speciali elencati sopra (artt. 135 e 136)
• destinazione particolare (art. 33 – par. 1 - lett. g).
Dichiarazione semplificata e di domiciliazione
Le merci vincolate a dogana sono soggette alla presentazione di una dichiarazione doganale, che deve contenere le informazioni per l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime per il quale sono dichiarate.
Tutte le merci non comunitarie debbono essere vincolate ad uno dei regimi doganali o all’immissione in libera pratica.
Le merci comunitarie possono essere vincolate soltanto all’esportazione, al transito e al perfezionamento passivo.
Alla dichiarazione va allegata la documentazione necessaria. L’eventuale mancanza di qualche dato o di qualche documento può essere sanata posteriormente allo svincolo, previa autorizzazione della dogana su domanda del dichiarante.
È l’ipotesi della dichiarazione semplificata, che deve essere accompagnata da una dichiarazione complementare contenente i dati mancanti. Entrambe le dichiarazioni costituiscono uno strumento unico e indivisibile.
Inoltre, l’operatore può evitare di presentare le merci in dogana, se viene autorizzato, su domanda, a utilizzare le scritture aziendali, purché accessibili da parte della dogana.
La dichiarazione si considera accettata all’atto dell’iscrizione delle merci nelle scritture e sarà presentata in dogana successivamente, nei termini fissati nell’autorizzazione.
È l’ipotesi della dichiarazione di domiciliazione o della procedura semplificata di accertamento.
L’autorizzazione unica
L’autorizzazione unica (che unifica le procedure per la dichiarazione semplificata, per la domiciliazione, per i regimi doganali e per la destinazione particolare) è caratterizzata:
• da regole comuni per il rilascio, la sospensione e la revoca
• da condizioni e criteri identici sia per le autorizzazioni nazionali che per quelle comunitarie
• da adeguate misure di sicurezza in materia di transito e di regime TIR
• dall’implementazione del sistema informatizzato.
Al rilascio delle autorizzazioni provvede, su domanda, l’autorità doganale competente sul luogo:
• dove vengono presentate le merci oggetto dell’operazione per la procedura di dichiarazione semplificata
• della sede legale dell’impresa del richiedente per la procedura di domiciliazione.
Domiciliazione: la rappresentanza diretta e indiretta in dogana
La rappresentanza in dogana in materia di procedure di domiciliazione assume un’importanza particolare.
Premesso che essa può essere esercitata da qualunque persona, nominata da altro soggetto, affinché lo rappresenti presso le autorità doganali per l’espletamento di atti e formalità previsti dalle disposizioni in materia, è:
1. diretta, quando il rappresentante agisce in nome e per conto altrui
2. indiretta, quando agisce in nome proprio, ma per conto altrui.
La normativa comunitaria, alla quale si è conformata la normativa nazionale, postula, per quanto riguarda la procedura di domiciliazione, che:
• beneficiario è il dichiarante
• dichiarante è colui che fa la dichiarazione a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta la dichiarazione
• debitore è il dichiarante e, nel caso di rappresentanza indiretta, è parimenti debitore il soggetto per conto del quale è fatta la dichiarazione in dogana.
Ne consegue che chi agisce nell’ambito della rappresentanza diretta non può essere definito dichiarante, configurandosi piuttosto come suo rappresentante. Non essendo dichiarante, non può essere titolare della procedura di domiciliazione.
Solo il beneficiario della procedura può fare la dichiarazione a nome proprio, per cui è inammissibile che l’operazione di domiciliazione possa essere effettuata da un soggetto diverso dal titolare dell’autorizzazione.
Ad esempio, se titolare della procedura è un’impresa commerciale, industriale o agricola, potrà agire direttamente, oppure potrà rivolgersi a un doganalista o a un CAD, i quali potranno avvalersi della rappresentanza diretta, cioè in nome e per conto del rappresentato, beneficiario della procedura.
Qualora il titolare della procedura sia una casa di spedizione o un CAD, dovrà necessariamente agire nell’ambito della rappresentanza indiretta (in nome proprio, ma in conto altrui).
Tuttavia, la rappresentanza in dogana, potendo essere esercitata da qualsiasi persona, a prescindere dal possesso di particolari requisiti e competenze professionali, può dar luogo a difficoltà ed equivoci sul piano operativo.
Autorizzazione doganale unica: concessione e revoca

Le novità più significative, introdotte dal Reg. (CE) n. 1192/2008, riguardano la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni e l’integrazione dell’allegato 67 del DAC, nel quale sono state inserite le procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione.
La domanda di autorizzazione, se redatta su un formulario diverso, è causa di non accoglimento, come pure se manca delle informazioni e dei dati necessari o viene presentata ad una autorità non competente e, infine, se il richiedente risulta condannato per un reato grave connesso alla sua attività economica, o è sottoposto a procedure fallimentari.
In caso di omissioni o di errori, la dogana, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, chiede all’interessato di regolarizzare la domanda.
Se accettata la domanda, procede ai controlli di competenza e alla verifica delle scritture, a cui può rinunciare, se sono state oggetto di un precedente audit.
I criteri di valutazione e le condizioni sono conformi a quelle previste per il rilascio del certificato AEO, ovverosia:
• la comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali
• un sistema soddisfacente di gestione delle scritture commerciali ed eventualmente di quelle dei trasporti
• una comprovata solvibilità.
L’osservanza degli obblighi doganali è riferita agli ultimi tre anni antecedenti alla presentazione dell’istanza da parte dei soggetti responsabili, ivi compreso il personale accreditato in materia doganale.
Il richiedente non deve aver subito una condanna, anche non definitiva, per un delitto grave o infrazione alla legge doganale o fiscale, correlata all’attività economica esercitata; deve provare, mediante apposito certificato, di non essere incorso nella legge antimafia e non deve aver commesso violazioni amministrative reiterate in materia doganale o fiscale.
Per la procedura di dichiarazione semplificata, oltre alle condizioni di carattere generale sopra esposte, occorre che l’istante:
• disponga di una organizzazione amministrativa adeguata all’attività che esercita
• utilizzi una struttura che garantisca la gestione delle licenze e delle autorizzazioni, rapportata alla dimensione dell’azienda
• assicuri che gli addetti ai servizi doganali siano a conoscenza di dover segnalare alla dogana qualsiasi difficoltà o disfunzione.
La solvibilità, dal punto di vista finanziario, con riferimento agli ultimi tre anni, deve essere sana e sufficiente, nel senso di consentire l’assolvimento delle obbligazioni e offrire all’amministrazione ogni garanzia, tenuto conto delle caratteristiche dell’attività economica del richiedente.
Se il richiedente risulta stabilito da meno di tre anni, l’indagine sulla solvibilità va fatta in rapporto alle scritture disponibili. In tale ipotesi il soggetto è monitorato con controlli più assidui.
Identici requisiti sono richiesti per le autorizzazioni alle procedure di domiciliazione con i seguenti ulteriori obblighi da parte del richiedente:
• utilizzare un sistema contabile, compatibile con quello della dogana, perché possa effettuare i controlli di competenza
• permettere l’accesso fisico, oltre che elettronico, alle scritture
• disporre di un sistema che tenga distinte le merci comunitarie dalle altre
• disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e di un sistema informatico di protezione contro la perdita dei dati e contro le manipolazioni della documentazione.
In ogni caso, l’autorità doganale valuta le specifiche caratteristiche e le dimensioni delle imprese, se piccole, medie o grandi.
Sospensione e revoca dell’autorizzazione
La sospensione è un provvedimento emesso dalla medesima autorità che ha rilasciato l’autorizzazione. Essa si verifica:
1. nel caso di inosservanza dei criteri e dei requisiti che hanno determinato il rilascio
2. nel caso di presunzione fondata che il titolare dell’autorizzazione abbia commesso un atto suscettibile di procedimento penale per infrazione alle disposizioni doganali.
Nell’ipotesi 1) la dogana comunica al titolare con atto formale e motivato che intende sospendere l’autorizzazione concedendo 30 giorni per sanare la posizione. Trascorsi infruttuosamente, è emesso il provvedimento di sospensione di 30 giorni, nel corso dei quali è ancora possibile al titolare procedere alla sanatoria.
Trascorso senza risultati anche questo termine, la dogana può disporre ulteriori 30 giorni di sospensione, nel corso dei quali il titolare può ancora regolarizzare. In caso positivo, è revocato il provvedimento di sospensione.
Nell’ipotesi 2) l’autorità doganale comunica al beneficiario che sospende l’autorizzazione fino alla conclusione del procedimento penale.
La sospensione può esser chiesta dallo stesso titolare, che comunica l’impossibilità di assolvere gli obblighi imposti dalla legge o previsti dall’autorizzazione, segnalando la data in cui sarà in grado di ripristinare la procedura.
Infine, è prevista la revoca dell’autorizzazione, quando il titolare:
• non regolarizza la sua posizione entro i termini previsti per la sospensione oppure entro i termini che egli stesso ha fissato nella comunicazione di fruire della sospensione
• ha commesso infrazioni gravi e ripetute
• chiede autonomamente la revoca.
Autorizzazioni integrate
L’istituto della autorizzazione unica, ampliato in base alle nuove disposizioni a entrambe le procedure - di dichiarazione semplificata e di domiciliazione - per l’importazione e l’esportazione, in precedenza era utilizzato soltanto per i regimi doganali:
• del deposito doganale
• del perfezionamento attivo e passivo
• della trasformazione sotto controllo doganale
• dell’ammissione temporanea e per le destinazioni particolari.
In quest’ottica è stato introdotto il criterio dell’autorizzazione integrata, che consente la combinazione di due o più regimi doganali con le predette procedure e che trova applicazione sia in ambito nazionale che comunitario. Si tratta dell’autorizzazione unica integrata.
Quando sono interessate più dogane, è necessario procedere fra esse allo scambio di informazioni e al termine, se l’esito è positivo, viene rilasciata l’autorizzazione, di cui una copia è consegnata al richiedente ed altre sono inviate alle dogane partecipanti al procedimento.
La nuova normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2009 ed ha disposto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2011, durante il quale saranno riesaminate le autorizzazioni rilasciate fino al 31 dicembre 2008.
L’Agenzia delle Dogane si è riservata di emanare dettagliate istruzioni al riguardo, limitandosi per ora a fissare i termini per il rilascio delle autorizzazioni:
• contestualmente alla domanda per la procedura di dichiarazione semplificata
• 60 giorni dal ricevimento dell’istanza per la procedura di domiciliazione.
Tratto da Newsmercati


tagli riqualificazione energetica edilizia (04/12/2008)

DOPO LA CERTIFICAZIONE, ANCHE TAGLI AGLI SGRAVI FISCALI
FRENATA ANCHE LA CORSA ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA

Fino ad oggi per accedere agli sgravi fiscali previsti per gli interventi di riqualificazione energetica, bastava inviare un’istanza all’Agenzia delle Entrate e all’Enea. Con il D.L. 185/08, invece, chi intende usufruire della detrazione del 55% delle spese già effettuate nel 2008, dovrà “prenotare” il beneficio fiscale inoltrando per via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate tra il 15 gennaio e il 27 febbraio 2009 e attendere 30 giorni per la conferma o il silenzio-rifiuto. Un obbligo con effetto “retroattivo” che incentiverà la fretta a discapito della qualità e della professionalità!

Pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29/11/2008 Suppl. Ord. n.263 il decreto legge n. 185 del 29 Novembre 2008 "Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
All'Art 29 sono contenute novità relativamente agli sgravi fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. I soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a inviare anche una domanda all'Agenzia delle Entrate e attendere conferma, terminati i fondi previsti, oppure in assenza di risposta, infatti, non sarà più possibile accedere alla detrazione del 55%.
L’obbligo ha effetto retroattivo, infatti l’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti a inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente per via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2009, a 185,9 milioni di euro per il 2010, e 314,8 milioni di euro per il 2011.
L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).


novità IRAP - agenzia entrate (04/11/2008)

Gli imprenditori soggetti a Irpef che si trovano in contabilità ordinaria hanno tempo fino al 31 Ottobre 2008 per esercitare l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap, con la quale si sceglie di applicare gli stessi criteri di determinazione dei soggetti Ires. L’opzione avrà valore per il triennio 2008-2010.
Per i soggetti Ires la nuova base imponibile Irap tende a sovrapporre i criteri di stesura del conto economico civilistico e quelli di determinazione del valore della produzione.
Dunque per le imprese individuali e le società di persone di piccole dimensioni, prima di adottare questa base imponibile, si rende necessaria un’attenta valutazione delle prescrizioni dei principi contabili.
I punti focali da tenere in considerazione sono principalmente che i ricavi devono essere depurati dagli sconti commerciali che si distinguono da quelli finanziari; che può essere svalutato per perdite previste l’ammortamento delle rimanenze di lavori in corso; che l’incremento di immobilizzazioni per lavori interni avviene aumentando la voce A4 del conto economico mentre il costo oggetto di capitalizzazione resta indicato tra i componenti negativi; che la gestione delle plusvalenze, infine, merita particolare attenzione.
Per le imprese Irpef in regime semplificato, invece, si applicano obbligatoriamente i nuovi criteri di determinazione dell’imponibile Irap, in base alla normativa delle imposte sul reddito.
Le principali differenze consistono essenzialmente negli oneri diversi di gestione, che sono deducibili per i soggetti Ires ma non sono citati per i soggetti Irpef; nelle Plusvalenze/Minusvalenze, che risultano rilevanti per soggetti Ires, ma non per i soggetti Irpef; per gli immobiliari di gestione, i soggetti Ires tassano e deducono ricavi e costi relativi agli immobili così come assunti dal conto economico, mentre i soggetti Irpef applicano l’articolo 90 del Tuir deducendo i costi relativi all’immobile.
fonte:www.pmi.it


il mercato delle energie rinnovabili (15/09/2008)

"le energie rinnovabili, quadro normativo, evoluzione e prospettive."
dell'Avv. Ciancianaini. diritto pubblico dell'economia.

ABSTRACT: Master: “Giurista dell’Economia e manager pubblico” ed. 2007/2008.
Titolo: “Le energie rinnovabili, quadro normativo, evoluzione e prospettive per il futuro.”
Candidata: Dott.ssa Chiara Ciancianaini
Relatore: prof. Mauro Giusti.

Abstract:
Partendo da una sommaria analisi delle caratteristiche salienti del mercato dell’energia intesa come servizio pubblico a carattere economico “a rete” ed a carattere “universale”, si è proceduto a tracciare brevemente l’evoluzione di tale mercato in Europa ed in Italia. Dal regime dei monopoli pubblici secondo il modello dell’integrazione verticale e della riserva legale, la politica energetica comunitaria si è orientata verso l’apertura del mercato alle determinanti della libera concorrenza per raggiungere migliori livelli qualitativi di erogazione del servizio, rendere sicuri ed indipendenti dalle fluttuazioni economiche e geopolitiche gli approvvigionamenti di energia, procurare un’ abbassamento dei prezzi per i clienti finali e rispettare gli impegni assunti a livello mondiale in tema di sostenibilità ambientale.
Proprio per raggiungere tali obiettivi si è posta particolare attenzione al mercato delle energie prodotte da fonti rinnovabili (FER), mercato che, per l’esistenza di costi esterni non compensati rispetto all’energia prodotta da fonti convenzionali, per gli alti costi iniziali ed i lunghi tempi di ammortamento, non è di per se appetibile da un punto di vista strettamente commerciale se lasciato al libero gioco della concorrenza. Il mercato delle FER necessita quindi di misure di sostegno pubbliche che, compatibilmente con l’art. 87 del Trattato CE, gli Stati membri provvedono ad erogare nelle forme e modalità che meglio si conformano a ciascuna situazione secondo le linee generali dettate dalle cosiddette “E- Directives”. I meccanismi incentivanti si differenziano, ma si perseguono obiettivi comuni: il raggiungimento di una quota indicativa del 22,1% di elettricità prodotta da fonti rinnovabili rispetto alla produzione totale entro il 2010.
Dopo un breve excursus sui vari meccanismi incentivanti presenti in Europa con particolare attenzione al sistema italiano a seguito delle novità introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008, si conclude il presente lavoro accennando alle possibili prospettive future nell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili mediante gli strumenti attualmente esistenti.


novità manovra d'estate 2008 (15/09/2008)

Apprendistato Eliminato l'obbligo di comunicazione delle assunzioni e la durata minima (la massima resta a 6 anni) del contratto di apprendistato, che si applica anche al dottorato di ricerca. Art. 23, Decreto Legge 112/2008

Carta d'identità Il documento avrà validità per 10 anni. Art. 31, Decreto Legge 112/2008

Casa Piano per alloggi da locare a canone convenzionato ed interventi di riqualificazione urbana. Art. 11, Decreto Legge 112/2008

Class Action Entrata in vigore prorogata dal 29 giugno 2008 al 1° gennaio 2009. Art. 36, Decreto Legge 112/2008

Contanti e assegni Ripristinato il tetto di 12.500 euro per il trasferimento in contanti e per gli assegni non trasferibili. Art. 32, Decreto Legge 112/2008

Editoria Un regolamento di delegificazione, da emanare entro 60 giorni, semplificherà le procedure per l'erogazione dei contributi all'editoria. Art. 44, Decreto Legge 112/2008

Energia Entro sei mesi il Consiglio dei Ministri dovrà definire la "Strategia energetica nazionale" con l'obiettivo di diversificare le fonti di energia e le aree geografiche di approvvigionamento, migliorare la competitività del sistema energetico nazionale, promuovere le fonti rinnovabili di energia, aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. Art. 7, Decreto Legge 112/2008

Enti pubblici Approvata la soppressione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità e di altri enti c.d. inutili. Art. 26, Decreto Legge 112/2008

Expo Milano 2015 Autorizzata la spesa di 1486 milioni di euro, scaglionati nel periodo 2009-2015. Art. 14, Decreto Legge 112/2008

IVA Sterilizzazione sugli aumenti petroliferi: obbligatoria la diminuzione delle aliquote sui carburanti ad uso civile. Art. 9, Decreto Legge 112/2008

Lavoro Istituzione del libro unico. Art. 39, Decreto Legge 112/2008

Nucleare E' prevista "la realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare" all'interno del piano strategio sull'energia nazionale che il Consiglio dei Ministri dovrà varare entro 6 mesi. Art. 7, Decreto Legge 112/2008

Professionisti Eliminata la norma della Legge 248/2006 che prevedeva il pagamento del compenso ai professionisti solo con assegni non trasferibili o bonifici o altre modalità di pagamento bancario o postale o sistemi di pagamento elettronico ed abolito il limite previsto per l'uso di denaro contante (500 euro dal 1° luglio 2008 e 100 euro dal 1° luglio 2009). Art. 32, Decreto Legge 112/2008


Redditi Abolizione dal 1° gennaio 2009 dei limiti di cumulo tra pensione di anzianità e redditi di lavoro (autonomo e dipendente). Art. 19, Decreto Legge 112/2008

Robin Tax Addizionale Ires del 5,5% "per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" e che operano in settori specifici: ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; produzione o commercializzazione di energia elettrica. Art. 81, commi 16, 17 e 18, Decreto Legge 112/2008

Sicurezza impianti Abolito l'obbligo per il proprietario (previsto dall'articolo 13, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37) di consegnare all'acquirente di un immobile - o all'inquilino in caso di locazione - la dichiarazione di conformità degli impianti. Art. 35, comma 2, Decreto Legge 112/2008

Srl L'atto di trasferimento di quote societarie potrà essere effettuato - oltre che tramite il tradizionale atto nortarile - anche mediante firma digitale apposta da commercialista. Art. 36, Decreto Legge 112/2008

Stock options Eliminate le agevolazioni sulle stock options, le cui plusvalenze vengono equiparate al reddito da lavoro dipendente. Art. 82, Decreto Legge 112/2008


integrazione somministrazione (09/05/2008)

Distinzione tra proroghe e successione di contratti.
limiti temporali al contratto di somministrazione.
Per quanto riguarda i limiti temporali che la legge impone ai contratti di somministrazione, è necessario distinguere tra l’ istituto della proroga dal fenomeno della successione di contratti nel tempo. Per proroga si intende il prosieguo dello stesso rapporto di lavoro: con lo stesso datore e nelle stesse mansioni per un periodo di tempo ulteriore rispetto ai termini inizialmente pattuiti nel primo contratto a tempo determinato. Per successione di contratti nel tempo si intende la stipulazione di un nuovo contratto a tempo determinato a seguito della scadenza e conclusione del rapporto precedente.
Per quanto riguarda la possibilità di proroga nel lavoro interinale la legge prevede (C.C.N.L. somministrazione lavoro) che il periodo della “missione” possa essere prorogato, ma per un massimo di quattro volte e per una durata complessiva non superiore a 24 mesi. Nel caso in cui il contratto venga prorogato il periodo di lavoro si configura come un’unica missione, vale a dire come un unico contratto.
La proroga, salvo motivi di urgenza, deve essere comunicata con un anticipo di cinque giorni rispetto alla scadenza inizialmente pattuita e, comunque, la comunicazione della proroga non può avvenire a meno di 2 giorni dalla scadenza della missione. Le proroghe devono essere formalizzate con atto scritto e con il consenso del lavoratore.
In caso di prosecuzione della missione, o della sua proroga, oltre la data pattuita il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione della retribuzione pari al 20% per ogni giorno di lavoro fino al 10° giorno, la maggiorazione aumenta poi fino al 40% per ciascun giorno ulteriore, per un massimo di 10 giorni nel caso di somministrazione inferiore a 6 mesi, per un massimo di 20 giorni per contratti di somministrazione più lunghi.
In entrambi i casi, se il rapporto di lavoro continua, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall’impresa utilizzatrice.

Diverso è il caso della successione di più contratti nel tempo intervallati o meno da periodi di interruzione che si è esaminato nel precedente parere. Abbiamo visto come il limite dei 36 mesi (comprensivo di rinnovi e proroghe) recentemente statuito dalla riforma del Welfare, non sia applicabile ai lavoratori somministrati per espressa esclusione realizzata dall’art. 22 della L. 276/2003 e come i limiti quantitativi all’utilizzo del contratto a tempo determinato siano invece disciplinati dal C.C.N.L. applicabile al lavoratore somministrato, vale a dire quello dell’impresa utilizzatrice, nel caso di specie il C.C.N.L. Metalmeccanici Industria. Tale contratto collettivo stabilisce che il limite di durata massimo per cui un lavoratore potrà essere assunto a tempo determinato presso la stessa impresa, direttamente o mediante contratto di somministrazione - incluse proroghe e rinnovi ed indipendentemente da periodi di interruzione - non potrà in nessun caso superare i 44 mesi, (computando anche l’ulteriore ed ultima eventuale proroga il cui massimo è di 8 mesi e da stipulare presso le Direzioni provinciali del Lavoro con la presenza di un rappresentante sindacale) pena la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.


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